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Autore: tresette
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Date: 04/09/2009
Time: 16.33
L'art. 1 ter D.L. 79/09 sulla sanatoria prevede che il rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 2009 debba essere in atto da 3 mesi senza interruzioni ed è questo che conta: se risulta che lei è uscita dall'Italia prima di tale data, per di più dopo essere stata in Italia meno di 3 mesi (e se era qui per turismo è giocoforza così), non sussistono i requisiti e i timbri e visti sul suo passaporto lo riveleranno, con conseguente delitti di falso e di impiego di lavoratore clandestino a tuo carico e delitto di clandestinità a carico di lei. Difatti la lavoratrice è obbligata a restare in Italia fino alla convocazione davanti allo sportello unico, perchè la mancata presentazione personale in tale occasione comporta l'archiviazione del procedimento e se resta ad aspettare tale convocazione di sicuro oltrepassa i 3 mesi del prossimo visto turistico che le sta x essere concesso. Quanto al permesso di soggiorno per lavoro, in passato era necessario ottenere il visto di reingresso in Italia che, in caso di colf, veniva concesso solo 1 volta l'anno, dato che il contratto di lavoro prevede 26 gg di ferie continuatiuve ogni anno. Adesso non so se è sempre così ma, da come è messa la situazione, tanto non credo che la tua chica possa ottenerlo in base alla sanatoria. Ad ogni modo tienmi aggiornato qui sul sito se invece ci sono serie prospettive di farcela, perchè la cosa interessa anche a me.