[ Rispondi | Avanti | Indietro | Su ]
Autore: Luigina
Email: luigina62@libero.it
Remote Name: 151.28.177.189
Date: 19/06/2003
Time: 19.54
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003.
Art. 3 l. Nell'ambito della quota massima di cui all’art. 1 è consentito l’ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale o ingaggiati da enti pubblici e privati. 2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
La mia domanda è: questo (comma.2) vuol dire che non è più possibile la conversione da visto Turistico a lavoro autonomo ??? Oppure il fatto che non se ne faccia menzione, sottintende che rimane tutto come prima? Se non ricordo male infatti era consentita solo la conversione da studio a lavoro subordinato e non a lavoro autonomo, quindi questo comma introdurrebbe solo la nuova possibilità senza escludere le vecchie.......o sbaglio? anche perchè non dice : "sono ammesse SOLO le conversioni " ecc ecc......aiutami a capire, por favor.